DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLO SPORT

Fasce esonero del 9.12.2025, ore 9, Aula 6 Einaudi

ore 9-10, da 1 a 25

0re 10-11 da 26 a 47

Ammessi secondo esonero

Attività integrativa del corso di Diritto Amministrativo II

Gestione dell’ufficio legale della grandi imprese: aspetti processuali e organizzativi del contenzioso delle grandi società.

L’attività prevede una serie di colloqui con l’avv. Giovanni Balocco, che dirige l’ufficio legale di uno dei principali gruppi di logistica e infrastrutture.

Orari e sede

Ven. 24.10.2025 ore 11-13

Ven. 31.10.2025 ore 11-13

Ven. 7.11.2025 ore 11-13

Plusvalenze

Materiali ultima lezione seminario 30.11.2023

Materiali doping per esercitazione 23.11.23

Regolamento Agenti Sportivi FIGC

Materiali Lezione I Seminario 2023 (parte I)

Elementi del contratto di sponsorizzazione (prima esercitazione Seminario 2023)

Lezione su doping e antidoping nello sport del 24.10.23

CHIARIMENTO

Il programma del primo esonero si ferma agli argomenti trattati fino alla lezione di lunedì 23 ottobre e NON comprende la disciplina del doping

ESONERO 30.10.2023, ore 9,00 aula seminario 2 Einaudi

Elenco iscritti esonero e fasce

ore 9-10: da 1-35

ore 10-11: da 36 a 79

ESONERO 11.12.2022, ore 9,00 aula da definire

Elenco aggiornato e definito iscritti seminario Sportlaw

Date incontri seminario Aula LL6

1) 26 ottobre 2023, dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

2) 9 novembre 2023, dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

3) 16 novembre 2023, dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

4) 23 novembre 2023, dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

5) 30 novembre 2023, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

ESONERO 12.12.2022

ore 8 (Aula Rosa C.so Regina Margherita 60)

FASCE ORARIE

8-9 da ZAGATI A FRISON

9-10 da FRASSETTO a AMBROSINI

soggetti ammessi

Elenco ammessi esonero 31.10.2022

Gli esoneri si svolgeranno nell’AULA SEMINARIO 1 Palazzina Einaudi

Martedì, 25 ottobre, la lezione si svolgerà con la presenza del Direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, e il giornalista Fabio Riva. Parleremo di Calciopoli, Plusvalenze e di altre questioni di diritto sportivo che hanno attirato l’attenzione dei mass media.

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Materiali

Materiali

Caso Cannavaro Gianello

art. 586 bis Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo XII – Dei delitti contro la persona →Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

  1. a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
  2. b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
  3. c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468(1).