
Seconda tornata del seminario
TRACCIA 1-bis
Con provvedimento di aggiudicazione del 21.2.2025, la Stazione Appaltante assegnava al R.T.I. con mandataria la società Raggruppamento S.p.A., l’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo terminal del porto mercantile del Comune di Universiade sul Mare.
Nel bando di gara, la Stazione Appaltante inseriva una clausola che poneva il requisito speciale della cifra d’affari ottenuta con lavori pregressi, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, realizzata nel decennio antecedente alla gara.
Le società Ateneo, Giurisprudenzina e Dipartimento S.c.a.r.l. – Consorzio stabile, in qualità di mandanti del R.T.I. con capofila Università S.r.l., classificatesi seconde in graduatoria, intendono impugnare gli atti di gara dinanzi al TAR competente, chiedendone l’annullamento, il subentro nel contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario.
In particolare, le anzidette società contestano:
- La nullità della clausola del bando che impone il possesso di una cifra d’affari, pari a 2,5 volte l’importo a base di gara, riferita all’ultimo decennio, in quanto in contrasto con l’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 del Codice degli Appalti, che limita tale valutazione al quinquennio antecedente la gara.
Ne consegue che il R.T.I. aggiudicatario, con capogruppo Raggruppamento S.p.A., non possedeva i requisiti speciali richiesti, con conseguente doverosa esclusione dalla procedura.
TRACCIA 2-bis
Con bando pubblicato il 20 giugno 2025, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura della Regione indiceva una procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di sicurezza sismica della Chiesa del Comune di Universiade.
Il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12:00 del 22 luglio 2025.
Il Disciplinare di gara prevedeva, tra l’altro:
- all’art. 7, che i Consorzi Stabili, ai sensi dell’art. 67, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, dovessero indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorresse, vietando modificazioni soggettive successive;
- all’art. 8, i requisiti di ammissione alla gara, specificando che, per la categoria OG2, i requisiti dovessero essere posseduti dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici, e che dovessero essere indicate le quote di esecuzione e che, in caso di subappalto, lo stesso sarebbe stato subordinato al rispetto dell’art. 119 D.Lgs. n. 36/2023, con la precisazione dell’insussistenza di limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, a condizione che “il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire“;
- al punto 8.7.2.4, che nei settori dei beni culturali i requisiti dovessero essere posseduti per intero dalle consorziate designate per l’esecuzione.
Il Consorzio Stabile Dipartimento s.c.a.r.l. presentava domanda di partecipazione, indicando come consorziate esecutrici Giurisprudenzina S.r.l. e Ateneo S.r.l.s.
A seguito di richiesta di chiarimenti, il Consorzio dichiarava che:
- Giurisprudenzina S.r.l. (qualificazione SOA OG2, classifica III bis, fino a € 1.800.000,00) avrebbe eseguito il 39,387% dei lavori (€ 1.800.000,00);
- Ateneo S.r.l.s. (qualificazione SOA OG2, classifica III, fino a € 1.320.000,00) avrebbe eseguito il 13,129% dei lavori (€ 600.000,00);
- il restante 47,484% dei lavori (€ 1.655.246,07) sarebbe stato subappaltato.
Con Decreto n. 26 del 6 agosto 2025, il Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione disponeva l’esclusione del Consorzio Stabile dalla procedura, motivando che le consorziate designate non possedevano la qualificazione per l’intero importo dei lavori OG2, come richiesto dall’art. 8.7.2.4 del Disciplinare e dagli artt. 132, 133 e Allegato II.18 del Codice Appalti (D.lgs. 36/2023).
Il Consorzio Stabile intende proporre ricorso dinanzi al TAR competente, deducendo di non aver violato la normativa vigente in materia (tra cui gli artt. 67, co. 4 e 97 del D.lgs. 36/2023).
Con bando N. 1 del 12 giugno 2024, Dipartimento S.p.A. indiceva una procedura aperta per l’affidamento del “Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma sulle strade statali per gli anni 2024-2025-2026-2027”, suddiviso in quattro lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ex art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.
Con riguardo al lotto n. 1, relativo alle strade statali 10, 20 e 30 situate nelle province di Universiade e Ateneide, per un importo complessivo a base d’appalto di Euro 1.450.000,00, di cui euro 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Alla gara partecipavano due operatori economici:
- l’ATI costituita tra Giurisprudenzina s.c.s. a r.l. (mandataria) e Ateneo s.r.l. (mandante);
- la società Seminario s.r.l., che si collocava prima in graduatoria con un ribasso del 21%.
Il punto 6.2 del disciplinare individuava tra i requisiti di capacità economica e finanziaria il fatturato globale maturato nel triennio precedente (2021-2022-2023) non inferiore al 50% dell’importo a base di gara IVA esclusa, relativo a ciascun lotto. In particolare, il punto 6.2. lett. b) prevede, tra i requisiti economico finanziari specifici, l’esecuzione nel triennio precedente (2021-2022-2023) di prestazioni equivalenti a quella oggetto di intervento.
Tale requisito era richiesto poiché Dipartimento riteneva che il fatturato specifico, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, sarebbe stato essenziale per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura, qualificando pertanto il fatturato specifico richiesto quale requisito di capacità economico – finanziaria e non quale requisito tecnico – professionale.
Durante la verifica di congruità, il seggio di gara rilevava che il costo della manodopera indicato dalla Seminario s.r.l. risultava inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, in quanto parte del personale era assoggettata al CCNL multiservizi anziché al CCNL edilizia, come previsto dal bando. Veniva altresì riscontrata la mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali, richiesta espressamente dal disciplinare.
La stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023, chiedendo alla Seminario s.r.l. di trasmettere la dichiarazione di equivalenza; in sede di verifica, tuttavia, constatava che la stessa era già stata prodotta in fase di domanda di partecipazione e pertanto concludeva il soccorso senza ulteriori approfondimenti.
Dipartimento procedeva quindi alla verifica dei requisiti della Seminario s.r.l. e formulava la proposta di aggiudicazione, poi confermata con provvedimento prot. n. 100 dell’11 settembre 2024, disponendo la consegna d’urgenza del servizio. Il contratto veniva stipulato il 5 dicembre 2024.
Intendono proporre ricorso al TAR competente le società Giurisprudenzina e Ateneo costituite in ATI, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e l’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro nell’esecuzione, deducendo i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 d.lgs. n. 36/2023 per aver il disciplinare di gara richiesto il possesso del fatturato specifico quale requisito economico-finanziario e non quale requisito tecnico professionale.
- Illegittimo ricorso al soccorso istruttorio per aver la stazione appaltante sanato carenze sostanziali dell’offerta economica, consentendo a Seminario s.r.l. di integrare la documentazione relativa alla dichiarazione di equivalenza del CCNL, oltre il termine perentorio e per aver, inoltre, erroneamente ritenuto equivalenti le tutele del CCNL multiservizi rispetto al CCNL edilizia, senza adeguata motivazione e senza un confronto effettivo dei livelli di garanzia economico-previdenziali.
TRACCIA 4-bis
Con bando di gara pubblicato ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, Dipartimento S.p.A., società in house del Comune di Universiade, indiceva una procedura aperta per l’affidamento della
“Manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Universiade – anni 2024/2028”, mediante Accordo Quadro in quattro lotti, ciascuno da aggiudicarsi a un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023.
La società Ateneo S.r.l. presentava offerta di partecipazione.
Con provvedimento del 12 aprile 2024, la stazione appaltante disponeva la sua esclusione dalla gara, motivando su due profili distinti:
- Grave illecito professionale (art. 98, comma 3, lett. c), D.lgs. n. 36/2023) –
La stazione appaltante rilevava che la Ateneo S.r.l. aveva precedentemente stipulato con la stessa Dipartimento S.p.A. un contratto avente ad oggetto servizi analoghi, risolto inizialmente per inadempimento e poi consensualmente. Tale circostanza veniva considerata idonea a incidere sulla integrità e affidabilità professionale dell’operatore. - Mancanza dei requisiti economico-finanziari richiesti dalla lex specialis –
Il disciplinare di gara (punto 6.2, lett. a) richiedeva il possesso di un fatturato globale triennale (2020-2021-2022) di importo variabile per ciascun lotto (tra € 2.266.835,84 e € 3.103.564,32). La Ateneo S.r.l. aveva dichiarato di non possedere integralmente il requisito e di volersene avvalere mediante contratto di avvalimento, stipulato ai sensi dell’art. 104 d.lgs. 36/2023, con un’impresa ausiliaria “impegnata a mettere a disposizione risorse, mezzi e personale”.
Con il provvedimento di esclusione, la stazione appaltante affermava che non è più ammesso l’avvalimento di garanzia, essendo ammissibile solo quello operativo, che comporta la messa a disposizione effettiva di risorse e mezzi. L’assenza di una “codificazione espressa” dell’avvalimento di garanzia nel nuovo Codice dei contratti comportava, secondo Dipartimento S.p.A., la non idoneità dell’avvalimento prodotto dalla Ateneo S.r.l. a soddisfare i requisiti di natura economico-finanziaria, determinando quindi l’esclusione.
Ateneo S.r.l. intende proporre ricorso dinanzi al TAR competente, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, deducendo quanto segue:
- Insussistenza dei presupposti del grave illecito professionale ex art. 98 d.lgs. 36/2023.
- Violazione dell’art. 104 d.lgs. 36/2023 e degli artt. 6 e 7 del disciplinare, in quanto l’avvalimento stipulato era pienamente valido e idoneo a integrare i requisiti economico-finanziari, anche se qualificabile come “di garanzia”
| COGNOME E NOME | TRACCIA | PARTE NEL PROCESSO |
| CAVINATO GIORGIA | 2-bis | RICORRENTE |
| BUSSOLINO GIULIA | 2-bis | RICORRENTE |
| FERRARIS STEFANIA | 2-bis | RESISTENTE |
| CAUTERUCCIO SARA | 2-bis | RESISTENTE |
| GIORDANO RENATA | 3-bis | RICORRENTE |
| FRANCHI ENRICO | 3-bis | RICORRENTE |
| ARIONE MICAELA | 3-bis | RESISTENTE |
| ALLEGRA LORENZO | 3-bis | RESISTENTE |
| BOTASSO BEATRICE | 4-bis | RICORRENTE |
| CABIDDU SARA | 4-bis | RICORRENTE |
| NASO ALESSIA | 4-bis | RESISTENTE |
| BENZI | 4-bis | RESISTENTE |
| LONGO MARTINA | 1-bis | RICORRENTE |
| MANGONE ALESSANDRO | 1-bis | RESISTENTE |
Scadenze
notifica ricorso 17 novembre
memoria resistente 24 novembre
udienza 25 novembre
Seminario TAR WARS 2025
Elenco iscritti
La prima lezione del seminario di domani 14 ottobre si terrà in aula LL3 dalle ore 16 alle ore 18.
Sono ammessi a partecipare anche gli studenti non iscritti al seminario
| COGNOME E NOME | TRACCIA | PARTE NEL PROCESSO |
| ARIONE MICAELA | 1 | RICORRENTE |
| NASO ALESSIA | 1 | RICORRENTE |
| BOTASSO BEATRICE | 1 | RESISTENTE |
| BUSSOLINO GIULIA | 1 | RESISTENTE |
| CAUTERUCCIO SARA | 3 | RICORRENTE |
| ALLEGRA LORENZO | 3 | RICORRENTE |
| CAVINATO GIORGIA | 3 | RESISTENTE |
| FRANCHI ENRICO | 3 | RESISTENTE |
| FERRARIS STEFANIA | 5 | RICORRENTE |
| MANGONE ALESSANDRO | 5 | RICORRENTE |
| GIORDANO RENATA | 5 | RESISTENTE |
| LONGO MARTINA | 5 | RESISTENTE |
| BENZI Giacomo (giacomo.benzi@edu.unito.it) | 2 | RICORRENTE |
| CABIDDU SARA | 2 | RESISTENTE |
SCADENZE PROCESSUALI
Termine per la notifica del ricorso: 21.10.2025, ore 23.59
Termine per il deposito della memoria di costituzione: 28.10.2025, ore 23.59
Udienza pubblica: 4.11.2025, ore 14
la notifica del ricorso e il deposito della memoria si effettuano con trasmissione di mail all’indirizzo dell’avv. Daniele Perrucca (avv. danieleperrucca@gmail.com) e degli avvocati dell’altra parte.
TRACCE
TRACCIA 1
Con determinazione dirigenziale n. 1 del 27 marzo 2023, il Comune di Universiade ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico e ampliamento della scuola primaria in viale (omissis), per un importo a base d’asta pari a € 1.000.000, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in favore della Giurisprudenzina s.r.l.
La gara era stata indetta il 2 dicembre 2022 dalla Centrale Unica di Committenza (omissis) per conto del Comune di Universiade.
Alla procedura hanno partecipato, tra le altre, le imprese:
- Giurisprudenzina s.r.l., risultata prima classificata;
- Ateneo s.r.l., seconda in graduatoria.
In sede di gara, la Giurisprudenzina s.r.l.:
- Ha dichiarato di possedere i requisiti di qualificazione nella categoria prevalente OG1 mediante avvalimento della società Alfa s.r.l., senza specificare alcunché in merito alla percentuale effettiva da affidare in subappalto;
- Ha indicato il subappalto al 100% per la categoria scorporabile OG11 all’interno del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), ma non anche nell’offerta in quanto il disciplinare non prevedeva l’indicazione del subappalto necessario nella domanda di partecipazione alla gara.
A seguito dell’aggiudicazione alla Giurisprudenzina, la Ateneo s.r.l. intende proporre ricorso avanti al TAR competente, per ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, deducendo:
- L’illegittimità della partecipazione della Giurisprudenzina s.r.l. per carenza di qualificazione nella categoria OG11, ritenendo non sufficiente il ricorso al mero subappalto semplice, in assenza di avvalimento o subappalto necessario. In particolare, Ateneo contesta la validità e l’efficacia della dichiarazione contenuta nel DGUE, e non nell’offerta, secondo cui Giurisprudenzina intendeva genericamente subappaltare “tutte le lavorazioni nei limiti consentiti dalla legge”;
- La carenza della dichiarazione di impegno di Alfa s.r.l., in merito al ricorso all’avvalimento di quest’ultima per i requisiti della categoria prevalente OG1.
TRACCIA 2
Con bando del 16 maggio 2022, Dipartimento S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di sabbie derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per una durata di 18 mesi, prorogabili per altri 3 mesi.
Alla gara hanno partecipato:
- Ateneo S.r.l. (aggiudicataria iniziale)
- Giurisprudenzina S.r.l. (seconda classificata)
Con nota del 21 giugno 2022, la Ateneo S.r.l. è risultata aggiudicataria, per un importo di circa € 1.000.000, ribassato del 31,42%.
Tuttavia, Dipartimento S.p.A. veniva in seguito a conoscenza del fatto che la società Aiutante S.r.l. aveva messo a disposizione di Ateneo S.r.l. una quota parte dell’impianto di smaltimento rifiuti, intestato a Smaltimento S.p.A., società che a Dipartimento S.p.A. risultava essere la sola proprietaria dell’impianto. In realtà, Aiutante S.r.l., in virtù di accordi commerciali con Smaltimento S.p.A. (accordi di cui Dipartimento non era a conoscenza né le erano stati comunicati da Ateneo), aveva acquistato una quota della “capienza” del predetto impianto.
Conseguentemente, con successivo provvedimento del 16 gennaio 2023, la Stazione Appaltante revocava l’aggiudicazione in quanto:
- Risultava coinvolta la Aiutante S.r.l., non indicata in gara né autorizzata;
- Aiutante S.r.l. avrebbe svolto parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, pur non essendo formalmente qualificata come subappaltatrice;
- La Ateneo S.r.l. avrebbe violato gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa sui contratti pubblici.
Contestualmente è stato disposto lo scorrimento della graduatoria a favore della Giurisprudenzina S.r.l.
La Ateneo s.r.l. intende proporre ricorso avanti al TAR competente, per ottenere la revoca dell’aggiudicazione disposta da Dipartimento S.p.A. in favore di Giurisprudenzina S.r.l., contestando e deducendo:
- La qualificazione della Aiutante S.r.l. come subappaltatrice, in quanto Aiutante S.r.l. aveva messo a disposizione soltanto l’impianto svolgendo un ruolo “elementare e limitatissimo”, essendosi limitata a mettere a disposizione di Ateneo una parte della capienza dell’impianto di Smaltimento S.p.A. e non avendo Aiutante S.r.l. svolto alcuna delle attività materiali affidate ad Ateneo S.r.l.
- Aiutante S.r.l. aveva svolto esclusivamente un’attività funzionale ad Ateneo per l’esecuzione del contratto d’appalto e, segnatamente, curare che le sabbie giungessero a Smaltimento S.p.A. per lo smaltimento.
- L’assenza di violazioni procedurali gravi da comportare la revoca in favore di Ateneo e la conseguente assegnazione in favore di Giurisprudenzina.
TRACCIA 3
La Società Ateneo S.r.l., partecipante a una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di una fornitura suddivisa in lotti, è stata esclusa dalla gara in quanto, secondo la Stazione Appaltante, non ha regolarmente integrato la garanzia provvisoria richiesta in sede di soccorso istruttorio.
Infatti, in tale sede (di soccorso istruttorio), la Stazione Appaltante aveva richiesto un’apposita garanzia e, nell’indicare l’importo su cui calibrare la polizza, aveva rinviato all’“importo complessivo dell’appalto”.
Tuttavia, secondo la Stazione Appaltante, la polizza fideiussoria depositata da Ateneo era calcolata sull’importo a base d’asta (pari a € 10.000.000) e non sull’importo complessivo dell’appalto (pari a € 20.000.000 secondo la ricostruzione della P.A.), come richiesto dalla lex specialis. Infatti, la Stazione Appaltante aveva previsto espressamente ulteriori costi “eventualmente derivanti dalla attivazione delle previsioni di cui agli art. 60 e 120 co. 9 e co. 10 del D.Lgs. 36/2023” che non erano evidentemente stati contemplati da Ateneo.
A fronte di quanto sopra, la Stazione Appaltante, senza richiedere chiarimenti ulteriori o assegnare un nuovo termine, procedeva direttamente all’esclusione di Ateneo S.r.l.
Ateneo S.r.l. intende impugnare il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR competente, deducendone l’illegittimità per molteplici profili, tra cui:
- Ambiguità delle previsioni contenute nel disciplinare di gara. Infatti, l’art. 10 del disciplinare calibrava la garanzia provvisoria sul “valore complessivo dell’appalto“; tuttavia sia il bando che il disciplinare definivano da un lato l'”importo complessivo a base di gara” (pari ad Euro 10.000.000, IVA esclusa) e dall’altro il “valore globale stimato appalto” pari a Euro 20.000.000, IVA esclusa. Infine nel quadro economico generale il “valore globale stimato dell’appalto” veniva indicato con una nuova espressione “importo complessivo dell’appalto“.
- Violazione dei principi del soccorso istruttorio e della leale collaborazione (avendo in particolare fornito un’interpretazione del disciplinare e dei riferimenti all’importo da garantire, ambigui), non avendo inoltre la Stazione Appaltante azionato l’art. 12 del disciplinare che le avrebbe consentito di attivare un secondo livello di soccorso istruttorio;
- Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità;
- Inosservanza del principio di favor partecipationis;
TRACCIA 4
Con provvedimento di aggiudicazione del 21.2.2025, la Stazione Appaltante assegnava al R.T.I. con mandataria la società Raggruppamento S.p.A., l’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo terminal del porto mercantile del Comune di Universiade sul Mare.
Nel bando di gara, la Stazione Appaltante inseriva una clausola che poneva il requisito speciale della cifra d’affari ottenuta con lavori pregressi, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, realizzata nel decennio antecedente alla gara.
Le società Ateneo, Giurisprudenzina e Dipartimento S.c.a.r.l. – Consorzio stabile, in qualità di mandanti del R.T.I. con capofila Università S.r.l., classificatesi seconde in graduatoria, intendono impugnare gli atti di gara dinanzi al TAR competente, chiedendone l’annullamento, il subentro nel contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario.
In particolare, le anzidette società contestano:
- La nullità della clausola del bando che impone il possesso di una cifra d’affari, pari a 2,5 volte l’importo a base di gara, riferita all’ultimo decennio, in quanto in contrasto con l’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 del Codice degli Appalti, che limita tale valutazione al quinquennio antecedente la gara.
Ne consegue che il R.T.I. aggiudicatario, con capogruppo Raggruppamento S.p.A., non possedeva i requisiti speciali richiesti, con conseguente doverosa esclusione dalla procedura.
TRACCIA 5
Con verbale di gara n. 1 del 12 marzo 2024, il Comune di Universiade ha disposto l’esclusione dalla gara della società Ateneo S.r.l., nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto un servizio di igiene urbana.
La causa dell’esclusione risiede nella mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio secondo le modalità previste dall’art. 11 del disciplinare di gara, il quale stabiliva che: “Il sopralluogo sul territorio comunale […] è obbligatorio. L’operatore deve necessariamente svolgerlo con personale della Stazione Appaltante e previo appuntamento via PEC. La mancata effettuazione è causa di esclusione.”
L’Amministrazione ha giustificato tale previsione in quanto:
- Garantiva un’effettiva presa visione dei luoghi;
- Consentiva l’accesso anche a zone chiuse, altrimenti non visitabili autonomamente.
Ateneo S.r.l., con nota del 25 marzo 2024, contestava l’esclusione, allegando un’autodichiarazione di avvenuto sopralluogo, effettuato tramite delegato, seppur in assenza del personale della Stazione Appaltante.
Non avendo ricevuto riscontro, Ateneo S.r.l. intende proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente, impugnando sia il provvedimento di esclusione, sia l’art. 11 del disciplinare di gara, deducendo che:
- Il sopralluogo è stato effettuato per delega, anche se in assenza del personale dell’amministrazione, e tale circostanza è conosciuta alla P.A., che aveva ricevuto la delega via PEC in data 15 febbraio 2024;
- Il provvedimento è illogico e sproporzionato, poiché l’effettiva conoscenza dei luoghi era comunque acquisibile mediante documentazione di gara e visione esterna;
- Il disciplinare non poteva subordinare la partecipazione alla presenza congiunta del personale pubblico, ponendosi così in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 10, co. 2, d.lgs. 36/2023.
- Nessuna norma prevede la possibilità per la stazione appaltante di escludere un concorrente per mancato sopralluogo congiunto, trattandosi di previsione contra legem e, per di più, di un adempimento privo di utilità, formalistico e sproporzionato, soprattutto in considerazione dell’oggetto dell’appalto (servizi di igiene urbana) e della piena conoscibilità dei luoghi anche senza assistenza;
- Inoltre, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di una presunta irregolarità facilmente sanabile, considerato che il sopralluogo è stato comunque effettuato (anche se non secondo le modalità richieste);
- L’esclusione immediata si pone in contrasto con i principi di proporzionalità, buon andamento, leale collaborazione e con le recenti indicazioni normative sul favor partecipationis
Il ruolo dell’avvocato interno delle concessionarie pubbliche
L’attività integrativa è volta a trasmettere agli studenti l’esperienza di un legale interno di un grande gruppo societario impegnato nella realizzazione di infrastrutture di trasporto e logistica in Italia e all’estero, con particolare riferimento alla specificità della professione legale nell’ambito dei rapporti con gli Enti pubblici concedenti ed in ragione della multidisciplinarità degli aspetti giuridici ed economico-finanziari.
L’attività integrativa, a frequenza obbligatoria, si articolerà in 3 incontri che, salvo variazioni, si terranno nelle seguenti date:
- Venerdì 8.11, ore 15-17, aula LL3
- Venerdì 15.11, ore 15-17, aula LL3
- Venerdì 22.11, ore 15-17, aula LL3
La partecipazione al seminario permetterà l’acquisizione di 1 CFU.
La partecipazione è obbligatoria per i partecipanti al seminario TAR WARS
Elenco ammessi a TAR WARS a.a. 24/25
| Cognome | Nome | Matricola | |
| Becchis | Leonardo | 914058 | leonardo.becchis@edu.unito.it |
| Bellafkih | Sonia Sofia | 1084208 | sonia.bellafkih@edu.unito.it |
| Mauceri | Alessandro | 1012072 | alessandro.mauceri@edu.unito.it |
| Monteverde | Beatrice | 953558 | beatrice.monteverde@edu.unito.it |
| Mordenti | Sara | 930202 | sara.mordenti@edu.unito.it |
| Mosso | Francesca | 945173 | francesca.mosso47@edu.unito.it |
| Neacsu | Eliza Lorena | 994386 | eliza.neacsu@edu.unito.it |
| Piazza | Riccardo | 984582 | riccardo.piazza702@edu.unito.it |
| Ursache | Georgiana Cristina | 946414 | georgiana.ursache@edu.unito.it |
| Zaninetti | Beatrice | 1045262 | beatrice.zaninetti@edu.unito.it |
Formulario atti
TRACCE E COLLEGI DIFENSIVI
Traccia n. 1
La Città Metropolitana di Torino pubblica, in data 22 aprile 2024, un bando per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione stradale per un importo pari a 1.500.000 euro. Il criterio prescelto è quello del prezzo più basso. Svoltasi la procedura, l’appalto viene affidato alla ditta Alfa (19 settembre 2024). L’impresa Zeta, ultima graduata, e, in realtà priva del requisito di ordine generale di cui all’art. 94, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 – ma, ciononostante, ammessa alla procedura (provvedimento del 20 settembre 2024) –, impugna il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore della ditta Alfa.
Traccia n. 2
Il Comune di Carmagnola, in data 20 settembre 2024, affida, senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, il servizio di illuminazione cimiteriale alla Aeternum s.p.a., che svolge la propria attività interamente a favore del Comune di Carmagnola e di cui il Comune stesso possiede il 90% delle azioni, mentre il restante 10% è in mano ad alcuni investitori privati. L’impresa Beta, operante nel settore cimiteriale, impugna l’affidamento del servizio disposto a favore della Aeternum s.p.a.
Traccia n. 3
Il Comune di Biella, che intende alienare un immobile di sua proprietà, esperisce una procedura concorsuale. Dei due partecipanti, uno, Tizio, viene escluso, con provvedimento del 22 settembre 2024, in quanto la cauzione presentata a corredo dell’offerta – si trattava di una garanzia fideiussoria – non è stata considerata conforme all’art. 106, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, non essendo essa stata rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106, D.Lgs. n. 385/1993. Nella medesima data, il Comune di Biella dichiara vincitore della procedura Caio. Premesso che il bando si limitava ad prevedere la necessità di depositare la cauzione, Tizio impugna i provvedimenti ritenuti lesivi.
Traccia n. 4
La Garden s.p.a. partecipa ad una procedura per l’affidamento dell’appalto di manutenzione del verde pubblico della città di Vercelli. L’appalto viene affidato alla Garden s.p.a. Senonché, poco tempo dopo, prima ancora di stipulare il relativo contratto, il Comune annulla d’ufficio l’aggiudicazione, sul rilievo che era stata rinvenuta un’offerta, tempestivamente presentata, che, per un disguido accidentale, non era stata valutata (il provvedimento di autotutela precisa che il responsabile del procedimento l’aveva dimenticata in un cassetto di un mobile dell’ufficio). La Garden s.p.a. insorge di fronte al T.A.R. avverso gli atti ritenuti pregiudizievoli, instando altresì per il risarcimento del danno a carico tanto dell’Amministrazione quanto del funzionario.
